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Ufficio Recupero crediti

Orario al pubblico :

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.


UFFICIO RECUPERO CREDITI

I crediti di giustizia nascono da provvedimenti emessi nell’ambito di procedimenti giudiziari penali e civili.
L’attività di recupero dei crediti di giustizia è stata strutturata dal Ministero della giustizia prevedendo una serie di passaggi successivi la cui titolarità è in capo a diversi Enti. Essa è disciplinata fra l’altro dalla “Convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia” stipulata tra il Ministero della giustizia ed Equitalia il 28 dicembre 2017.
Creditore è il Ministero della giustizia, che si avvale, oltre che dei propri dipendenti, anche di Equitalia giustizia S.p.A. e dell’Agenzia delle entrate Riscossione per lo svolgimento delle attività finalizzate al recupero.
L’Ufficio Recupero crediti (in seguito: URC) della Corte d’Appello di Firenze si occupa del recupero di somme dovute all’Erario nell’ambito di procedimenti giudiziari civili e penali di competenza della Corte d’Appello di Firenze.
L’Ufficio giudiziario si occupa dell’avvio dell’attività di recupero.
L’URC non si occupa del recupero delle spese di mantenimento in carcere, che è di competenza dell’Amministrazione penitenziaria

Email: recuperocreditipenali.ca.firenze@giustizia.it
Pec: recuperocrediti.ca.firenze@giustiziacert.it

Responsabile: dr.ssa Patrizia Cilia, Direttore
055.7995244

Personale Amministrativo:
dr. Leonardo Nuti, Funzionario 055.7995509
dr.ssa Roberta Petrachi, Funzionario Giudiziario 055.7996615
Silvia Scuffi, Contabile
Beatrice Pendino, Operatore Giudiziario 055.7995240

Ubicazione: Blocco G, piano 4°

  • le spese processuali (art. 535 c.p.p.), le pene pecuniarie, il contributo unificato, l’imposta di registro e le sanzioni pecuniarie (Cassa ammende) derivanti da una sentenza irrevocabile di condanna
  • la pena pecuniaria in seguito alla revoca di un beneficio (sospensione condizionale, indulto, ecc.); tale pena comunque sarà per lo più inserita in un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Firenze, e sarà quindi recuperata nell’ambito di tale titolo
  • le somme anticipate dall’erario per la difesa d’ufficio di imputato insolvibile o irreperibile
  • le sanzioni amministrative inflitte all’estero

 


  • il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie dovuti all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo e non versati
  • il contributo unificato e le anticipazioni forfettarie per i quali è stata trasmessa soltanto la scansione della marca e non anche l’originale (fino al momento del deposito degli originali, il pagamento si ha come non effettuato)
  • l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, dPR n. 115/2002 (Testo unico Spese di giustizia – TUSG)
  • le spese processuali derivanti da una sentenza irrevocabile nella misura indicata nel dispositivo
  • la pena pecuniaria in favore della Cassa ammende applicata dal giudice a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 283, co. 3, c.p.c.
  • la sanzione amministrativa applicata dal Collegio regionale di garanzia elettorale (Co.Re.G.E.) ai sensi dell’art. 15, co. 5, L. n. 515/1993

 


  • L’Ufficio giudiziario trasmette gli atti a Equitalia giustizia S.p.A.
  • Equitalia giustizia S.p.A. iscrive la partita di credito, forma il ruolo e lo consegna all’Agenzia delle entrate Riscossione.
  • L’Agenzia delle entrate Riscossione emette la cartella di pagamento e la notifica al condannato unitamente ad un modulo per il pagamento.
  • La cartella di pagamento è il primo atto con cui l’Amministrazione giudiziaria richiede il pagamento. Infatti in essa non sono contenuti né sanzioni, né interessi di mora, ma solo le spese di notifica. L’emissione della cartella non è quindi preceduta da alcun avviso.
  • Il condannato che nel procedimento di merito era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è obbligato a pagare le spese processuali effettuate dopo la presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio; a lui sono comunque richieste la pena pecuniaria, la sanzione in favore della Cassa ammende, le spese straordinarie (fra le quali sono ricomprese le spese per intercettazioni), il contributo unificato e l’imposta di registro.
  • Nel caso in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato venga revocata, saranno recuperate anche tutte le spese per le quali non si è proceduto precedentemente al recupero (se la revoca è ex tunc) ovvero le spese anticipate e prenotate a debito successivamente alla revoca (se la revoca è ex nunc).
  • La cartella di pagamento è relativa alle somme dovute da ciascun condannato (per le sentenze emesse a partire dal 4 luglio 2009 non c’è il vincolo di solidarietà).

  • La Cancelleria civile della Corte d’Appello di Firenze, al fine di evitare l’avvio della pratica di recupero, di solito chiede informalmente tramite PCT il pagamento del contributo unificato (omesso o ex art. 13, co. 1-quater, TUSG) e della sanzione applicata ai sensi dell’art. 283, co. 3, c.p.c.
  • La ricevuta del pagamento effettuato in seguito all’invito della Cancelleria deve essere inserito su PCT per consentire alla stessa di averne notizia ed evitare quindi l’avvio della procedura di recupero.
  • La Cancelleria trasmette gli atti all’URC sia nel caso di mancato pagamento spontaneo del contributo unificato, sia nel caso in cui si debbano recuperare le spese processuali.
  • L’URC trasmette gli atti a Equitalia giustizia S.p.A.
  • Equitalia giustizia S.p.A. iscrive la partita di credito e avvia la richiesta di recupero.
  • Il primo atto con il quale Equitalia giustizia S.p.A. chiede il pagamento di quanto dovuto è diverso a seconda che si debbano recuperare il contributo unificato ovvero le spese processuali
    • per il recupero del contributo unificato (omesso all’iscrizione o disposto dal giudice in sentenza ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, TUSG), il primo atto con il quale viene chiesto il pagamento è un avviso denominato “mod. C
    • per il recupero delle spese processuali, Equitalia giustizia S.p.A. forma il ruolo e lo consegna all’Agenzia delle entrate Riscossione, che emette la cartella di pagamento e la notifica al debitore. In questo caso non viene inviato alcun avviso prima dell’emissione della cartella di pagamento, né dalla Cancelleria né da Equitalia giustizia S.p.A.
  • Il mod. C viene notificato via PEC al difensore.
  • Il mod. C deve essere pagato entro un mese dalla notifica al difensore.
  • Il mancato pagamento del mod. C determina:
    • la formazione del ruolo e l’invio dello stesso all’Agenzia delle entrate Riscossione per l’emissione della cartella di pagamento, che viene notificata al debitore
    • l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, co. 1-bis, TUSG
  • Poiché in questo caso la cartella viene emessa in conseguenza di un mancato pagamento, essa prevederà il pagamento anche di una somma a titolo di interessi.
  • La sanzione di cui all’art. 16, co. 1-bis, TUSG, viene recuperata da Equitalia giustizia S.p.A. con l’emissione di un avviso detto “mod. D”.
  • Il mod. D viene notificato via PEC al difensore.
  • Il mancato pagamento del mod. D determina la formazione del ruolo e l’invio dello stesso all’Agenzia delle entrate Riscossione per l’emissione della cartella di pagamento, che viene notificata al debitore.
  • In ogni caso, del pagamento effettuato in seguito alla richiesta di Equitalia giustizia S.p.A. (tramite mod. C, mod. D o cartella di pagamento) non va data alcuna comunicazione (né alla Cancelleria, né all’URC, né ad Equitalia giustizia, né all’Agenzia delle entrate Riscossione), in quanto, se il pagamento viene effettuato nelle forme indicate, i sistemi lo acquisiscono automaticamente. L’eventuale comunicazione appesantisce soltanto i destinatari.

  • Ai sensi dell’art. 208, co. 1, lett. a), TUSG, l’URC competente è quello del giudice che ha emesso un provvedimento che per legge è immediatamente esecutivo, oppure quello presso il quale il provvedimento da eseguire è divenuto irrevocabile.
  • La Corte di cassazione non svolge attività di recupero del credito; il recupero del contributo unificato (omesso o ex art. 13, co. 1-quater, TUSG) relativamente a procedimenti iscritti in Cassazione viene recuperato dall’Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte d’appello o Tribunale).

  • ai sensi dell’art. 208, co. 1, lett. b), TUSG, l’URC competente è quello del giudice dell’esecuzione (art. 665 c.p.p.); pertanto occorre fare riferimento al dispositivo del provvedimento da eseguire e ad eventuale sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.
    Tale disciplina riguarda le sentenze emesse prima dell’entrata in vigore del TUSG (quindi fino al 30 giugno 2002) e quelle emesse a partire dal 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, che ha modificato l’art. 208 TUSG); per le sentenze emesse dal 1° luglio 2002 al 3 luglio 2009, l’URC competente è sempre quello della Corte d’Appello se la sentenza del Tribunale è stata appellata.
    Secondo il principio consolidato dell’unicità dell’esecuzione, la sentenza emessa nei confronti di più soggetti viene eseguita in Corte d’Appello anche se la modifica sostanziale riguarda soltanto alcuni di essi.
  • L’URC competente al recupero delle spese anticipate per il pagamento del difensore d’ufficio o di irreperibile è quello del giudice che ha emesso il decreto di pagamento.
  • L’URC competente per le sentenze o le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione su decisioni del giudice dell’esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • L’emissione della cartella di pagamento non ha la funzione di sanzionare un inadempimento, ma è solo il primo atto con cui viene chiesto il pagamento di quanto dovuto; solo nel caso del mancato pagamento del mod. C l’emissione della cartella di pagamento è conseguente ad un inadempimento.
  • Le somme richieste a diversi soggetti devono essere pagate da ciascuno ovvero una sola volta a seconda che il debito sia solidale o meno; occorre fare riferimento alla natura del debito e alla statuizione contenuta nel dispositivo. Nella cartella di pagamento è specificato se vi sono debitori in solido.
  • Solo il pagamento con il modulo allegato al mod. C, al mod. D o alla cartella di pagamento garantisce che lo stesso vada a buon fine.
  • L’istanza di remissione del debito può essere effettuata soltanto relativamente alle spese processuali penali; essa va presentata all’Ufficio di Sorveglianza competente, che si occuperà di richiedere all’URC l’entità della somma da recuperare a titolo di spese processuali.
    Non è prevista la remissione del debito per le spese processuali civili.
  • L’istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza competente, che si occuperà di richiedere all’URC competente per ciascun titolo esecutivo lo stato di esecuzione della riscossione di quanto dovuto.
  • Poiché l’Agenzia delle entrate Riscossione gestisce la riscossione per diversi Enti (non soltanto per il Ministero della giustizia), le richieste di chiarimenti in merito alle cartelle di pagamento vanno inviate all’Ente creditore, che è indicato in alto a sinistra nella prima pagina della cartella di pagamento.
  • Il pagamento con mod. F23 non precompilato è possibile solo per le partite di credito anteriori alla n. 97 del 2012. I pagamenti effettuati con mod. F23 non precompilato per le partite di credito successive non vengono letti dal sistema e pertanto non potranno essere contabilizzati direttamente, con conseguenti possibili disguidi.
  • L’indicazione sulla cartella di pagamento del titolo per il quale si procede non ha nulla a che vedere con il momento a partire dal quale l’Amministrazione giudiziaria ha acquisito il diritto di recuperare la somma, in quanto l’Agenzia delle entrate Riscossione non indica sulla cartella di pagamento la data di esecutività del provvedimento (data dalla quale inizia ad esistere il diritto per l’Amministrazione di recuperare nei confronti del debitore).
  • La sospensione dell’esecuzione della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 1, co. 537 e ss., L. n. 228/2012, deve essere richiesta all’Agenzia delle entrate Riscossione cha ha emesso la cartella; l’Agenzia, dopo avere deciso sulla richiesta (quindi sospendendo o non sospendendo l’esecuzione della cartella), trasmette gli atti all’Ufficio giudiziario, che decide nel merito e:
    • se ne ricorrono i presupposti, dispone l’interruzione definitiva dell’attività di riscossione, comunicando la decisione al debitore, all’Agenzia delle entrate Riscossione (competente ad eliminare il debito dalle sue iscrizioni) e ad Equitalia giustizia S.p.A. (competente ad eliminare il debito del registro informatico e ad effettuare la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate Riscossione)
    • se non ne ricorrono i presupposti, dispone che l’attività di riscossione riprenda, comunicando la decisione motivata al debitore e all’Agenzia delle entrate Riscossione.
  • Non è necessario chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella di pagamento quando la stessa è stata pagata nelle forme indicate; il pagamento è il presupposto per l’interruzione dell’attività di riscossione. La richiesta di sospensione in questo caso appesantisce inutilmente gli Uffici.
  • Non tutti i debiti di giustizia si trovano sul cassetto fiscale.
  • Fra le spese di giustizia che vengono recuperate dopo che la sentenza è divenuta esecutiva può esservi l’imposta di registro prenotata a debito.
    In base al dPR n. 131/1986 (TU Imposta di registro), la registrazione di un atto può avvenire a debito o a pagamento. Le due modalità sono alternative.
    La prenotazione a debito si ha nei casi di cui all’art. 59, lett. d), del suindicato TU, e nei casi in cui sia coinvolta un’Amministrazione pubblica ammessa per legge al patrocinio a spese dello Stato.
    Nel caso di registrazione a pagamento, l’imposta viene richiesta dall’Agenzia delle entrate prima della registrazione con avviso di pagamento inviato a tutti le parti; in caso di mancato pagamento in seguito a detto invito, l’Agenzia delle entrate si avvale dell’Agenzia delle entrate Riscossione per riscuotere quanto dovuto.
    Le due Agenzie hanno quindi funzioni diverse (ente impositore l’Agenzia delle entrate, ente con mere funzioni di riscossione l’Agenzia delle entrate Riscossione).
    Nel caso di registrazione a debito la riscossione può essere effettuata soltanto dopo che il provvedimento che definisce il giudizio è divenuto esecutivo. In tal caso la titolarità del recupero è dell’Ufficio giudiziario, che si avvale anch’esso dell’Agenzia delle entrate Riscossione per riscuotere quanto dovuto.
    Quindi, secondo quanto previsto dal TU Imposta di registro, nel caso di registrazione a pagamento l’atto non viene registrato finché non sia stato effettuato il pagamento; nel caso di registrazione a debito, invece, la registrazione viene effettuata immediatamente in seguito alla richiesta dell’Ufficio giudiziario, il pagamento dell’imposta è rimandato ad un momento successivo, l’attività di recupero sarà di competenza dell’Ufficio giudiziario, e il pagamento sarà a carico della parte condannata alle spese nel provvedimento che definisce il procedimento.
  • L’URC rilascia, su richiesta e previo pagamento dei diritti previsti, certificati relativi agli importi dovuti e allo stato di esecuzione della riscossione degli stessi per i titoli esecutivi indicati nella richiesta; nel caso in cui si voglia ricevere per posta l’originale del certificato, andrà inviata all’Ufficio anche una busta debitamente affrancata con l’indicazione del destinatario (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia).
    Tali certificati non possono essere prodotti ad enti pubblici (art. 40 dPR n. 445/2000).

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