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Patrocinio a spese dello Stato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

 

Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

 

Esclusione dal patrocinio in ambito civile

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).

 

Casi particolari

In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

 

Dove si presenta la domanda

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

 

Come si presenta la domanda

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

 

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti :
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

 

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

 

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

 

Riferimenti normativi : D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

(Informazioni ricavate dal Sito del Ministero della Giustizia)

Orario al pubblico:

L'Ufficio non riceve pubblico.

Istruttoria istanze di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, notifica e comunicazione dei provvedimenti emessi.

  • Accesso agli sportelli del Front-Office Penale (Ingresso G, piano 3) :
    • dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
  • Telefonicamente (esclusivamente per informazioni non ricavabili tramite URP o Front-office) :
    • dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

 

Ubicazione:

Ubicazione Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, blocco G, piano 3

 

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

1. Chi può essere ammesso

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 06 giugno 2023).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

2. Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

3. Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

4. Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente oppure tramite deposito telematico.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

5. Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

6. Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

7. Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

(Informazioni ricavate dal sito del Ministero della Giustizia).

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