Le domande frequenti del Settore Lavoro sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno bisogno di ottenere una risposta ad un loro quesito, relativamente al Settore Lavoro della Corte d'Appello di Firenze.
Ai fini del rilascio della certificazione del passaggio in giudicato di una sentenza di primo grado, da parte della Cancelleria del Tribunale Sez. Lavoro del distretto che l'ha emessa, occorre preliminarmente ottenere dalla Cancelleria della Sez. Lavoro della Corte d'Appello il certificato di mancata impugnazione in appello di detta sentenza. La procedura è la seguente:
- decorso il termine di legge, ovvero il termine breve, in caso di avvenuta notifica della sentenza, scrivere all'indirizzo mail cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it allegando sempre pdf della sentenza Sez. Lavoro di primo grado ed, eventualmente, relate di notifica (cartacee ovvero accettazione e consegna PEC) della stessa e procura all'uopo rilasciata (con indicazione degli estremi della sentenza di cui si richiede il rilascio della certificazione), nel caso in cui il legale non sia lo stesso che ha assistito la parte nel primo grado;
- la Cancelleria della Sez. Lavoro della CA, effettuate le opportune verifiche, rilascerà via mail al legale la certificazione di mancata impugnazione, firmata digitalmente, che il difensore stesso potrà utilizzare per ottenere il certificato di passaggio in giudicato dalla Cancelleria del Tribunale Sez. Lavoro, a cui appartiene il Giudice che ha pronunicato la sentenza.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Ai fini del rilascio della certificazione del passaggio in giudicato di una sentenza di appello, da parte della Cancelleria della Corte di Appello di Firenze, Sez. Lavoro, che l'ha emessa, la procedura è la seguente:
- decorso il termine di legge (6 mesi), ovvero il termine breve (60 gg), in caso di avvenuta notifica della sentenza, occorre depositare nel fascicolo telematico della Corte d'appello, Sez. Lavoro, richiesta di rilascio di certificazione di passaggio in giudicato, allegando le eventuali relate di notifica (cartacee ovvero accettazione e consegna PEC) della stessa, procura all'uopo rilasciata (con indicazione degli estremi della sentenza di cui si richiede il rilascio della certificazione), nel caso in cui il legale non sia lo stesso che ha assistito la parte in appello e certificato di mancata iscrizione a ruolo da richiedersi in Cassazione, in modo da avere la certezza che non vi sia un ricorso, avverso la sentenza di appello, già depositato ma in attesa di essere lavorato e iscritto al ruolo della Corte di Cassazione (che non sarebbe visibile da una normale verifica della Cancelleria della Corte d'Appello);
- la Cancelleria della Sez. Lavoro della CA, effettuate le opportune verifiche, rilascerà nel fascicolo telematico la certificazione di passaggio in giudicato, firmata digitalmente.
Parte appellante e parte appellante incidentale, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso o di costituzione con memoria con appello incidentale, sono chiamate a dichiarare il valore della controversia e a versare il relativo contributo unificato, oppure ad allegare autodichiarazione ai fini dell’esenzione dal pagamento dello stesso. La dichiarazione di valore, prevista come obbligatoria ex lege, è il parametro per valutare la correttezza del contributo unificato versato e deve necessariamente essere inserita SEMPRE nel ricorso o nella costituzione con appello incidentale, anche in caso di parte esente. La sua mancata indicazione comporta l'applicazione del massimo importo del contributo unificato.
Parte appellante e parte appellante incidentale, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso o di costituzione con memoria con appello incidentale, sono chiamate, oltre a dichiarare il valore della controversia, a versare il relativo contributo unificato. Inoltre la parte può essere condannata, nel dispositivo della sentenza, al versamento di un ulteriore importo a titolo di sanzione in base a quanto disposto dalla legge 228/2012, art. 1 co. 17 (vedi art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002), o al pagamento di una pena pecuniaria.
Il versamento, o le eventuali integrazioni richieste, devono essere effettuate telematicamente entro e non oltre 7 GIORNI dal ricevimento dell’avviso di Cancelleria, inserendo la relativa ricevuta nel fascicolo telematico, comunque non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di avvenuto pagamento.
Gli atti, decorsi ulteriori 10 giorni dal termine indicato, vengono trasmessi all’ufficio recupero crediti della Corte di Appello di Firenze per l’invio a Equitalia Giustizia SPA, con aggravio di spese. Il fascicolo rimane pertanto a disposizione presso la cancelleria per un massimo di complessivi 27 giorni (7+10+10) decorrenti dalla comunicazione, al fine di favorire l'adempimento spontaneo (pagamento ed inserimento della ricevuta nel fascicolo telematico).
E’ consentito unicamente il pagamento telematico ai sensi della circolare del min.giustizia prot.n.0041271.u del 24.02.2022. Non e’ ammesso per legge nessun altro mezzo di pagamento.
Dopo la trasmissione degli atti all’ufficio recupero crediti, qualsivoglia comunicazione inerente al pagamento (quale, ad esempio, la mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento nei termini o la trasmissione della ricevuta di pagamento oltre i termini etc.) dovra’ essere trasmessa esclusivamente all’ufficio recupero crediti all’indirizzo mail:
recuperocreditipenali.ca.firenze@giustizia.it
Modalità di pagamento VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO/SANZIONE: PAGAMENTO TELEMATICO (non più ammessi altri mezzi di pagamento come Bollettino di c/c postale, Mod. F23, marche da bollo).
Di seguito gli importi del contributo unificato aggiornati ex DL 98/2011 CONVERTITO con L.111/2011, in vigore dal 6-7-2011 e ulteriormente modificati a seguito dell’entrata in vigore della LEGGE DI STABILITA’ 2012 (L. 183 del 12-11-2011) per gli appelli avverso le sentenze depositate dal 1-1-2012. Ultima modifica a seguito del DL 90/2014 in vigore dal 25/6/2014 soggetti all’aumento del 50% per le impugnazioni avverso le sentenze depositate dal 1/1/2012 .- Le cause che vertono in materia di lavoro sono soggette al versamento del CU in base al loro valore.
- Le cause in materia di previdenza e assistenza versano un CU fisso .
- Non sono in nessun caso dovute € 27,00 .
Importi aumentati del 50% per le impugnazioni L.183/2011 per Atti di Appello e Appello Incidentale (nuova iscrizione)
Per i processi di valore fino a Euro 1.100 32,25
Per i processi di valore tra euro 1.101 e 5.200 73,50
Per i processi di valore tra a euro 5.201 e 26.000 177,75
Per i processi di valore tra 26.001 e 52.000 388,50
Per i processi di valore indeterminabile 388,50
Per i processi di valore tra 52.001 e 260.000 569,25
Per i processi di valore tra 260.001 e 520.000 910,50
Per i processi di valore superiore a Euro 520.001 1.264,50
CAUSE IN MATERIA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA. Contributo fisso. 64.50
Importi in vigore dal 25-6-2014 (Cause di riassunzione dopo Cassazione)
Per i processi di valore fino a Euro 1.100 21,50
Per i processi di valore tra euro 1.101 e 5.200 49,00
Per i processi di valore tra a euro 5.201 e 26.000 118,50
Per i processi di valore tra 26.001 e 52.000 259,00
Per i processi di valore indeterminabile 259,00
Per i processi di valore tra 52.001 e 260.000 379,50
Per i processi di valore tra 260.001 e 520.000 607,00
Per i processi di valore superiore a Euro 520.001 843,00
CAUSE IN MATERIA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA. Contributo fisso. 43,00
Importi per RICORSI EX ART. 373 cpc
49 EURO (lavoro).
98 EURO (previdenza).
Per il rito lavoro vige l’esenzione dal pagamento del Contributo Unificato esclusivamente per limiti di reddito .( art. 9 Testo Unico spese di giustizia novellato dal DL 98/2011 CONVERTITO con L.111/2011 in vigore dal 6-7-2011 , e successive modifiche ) .
Per usufruire dell’esenzione, la parte deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, al momento attuale (dicembre 2022) inferiore a euro 35.240,04. ( e cioè a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del TU spese di giustizia ).Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia , compreso l’istante .
La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo e corredata da autocertificazione della stessa e da documento di identità in corso di validità.
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DEL RICORSO IN APPELLO SI RICHIEDE :
- Nota di iscrizione a ruolo telematica, completa di tutti i dati relativi a tutte le parti e ai loro difensori e dell’indicazione dell’oggetto e del codice relativo .
- L’atto di appello firmato digitalmente
- La sentenza di primo grado in copia conforme
- La ricevuta del pagamento telematico del CU
L’atto di appello deve contenere :
- i dati completi delle parti ricorrenti ( luogo e data di nascita , luogo di residenza e codice fiscale ) e il domicilio eletto presso il difensore;
il codice fiscale del/dei difensore/i, il recapito completo dello studio, PEC di tutti i difensori delle parti - dominus e domiciliatari;
- l’indicazione dell’oggetto e della materia in cui verte la causa ( se cioè verte in materia di lavoro oppure di previdenza e assistenza: questa dichiarazione è importante perché in base a questa si determina il CU da versare );
- la dichiarazione sul valore della causa e il relativo importo da versare a titolo di contributo unificato, da inserire dopo le conclusioni dell’atto .
- la eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato per limiti di reddito , da inserire dopo le conclusioni dell’atto (in questo caso va depositata l’autocertificazione dei redditi familiari della parte che chiede l’ammissione all’esenzione dal contributo unificato, con allegata la copia del documento di identità del dichiarante).
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DELL'ATTO DI COSTITUZIONE CON APPELLO INCIDENTALE SI RICHIEDE:
- L’atto di costituzione con specificato nel titolo in epigrafe che contiene APPELLO INCIDENTALE
- La ricevuta del pagamento telematico del CU
L’atto di cositutizone con appello incidentale deve contenere :
- i dati completi delle parti resistenti appellanti incidentali ( luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale ) e il domicilio eletto presso il difensore;
il codice fiscale del/dei difensore/i, il recapito completo dello studio, PEC di tutti i difensori delle parti - dominus e domiciliatari;
- l’indicazione dell’oggetto e della materia dell'appello incidentale ( se cioè verte in materia di lavoro oppure di previdenza e assistenza: questa dichiarazione è importante perché in base a questa si determina il CU da versare );
- la dichiarazione sul valore della causa e il relativo importo da versare a titolo di contributo unificato, da inserire dopo le conclusioni dell’atto .
- la eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato per limiti di reddito, da inserire dopo le conclusioni dell’atto (in questo caso va depositata l’autocertificazione dei redditi familiari della parte che chiede l’ammissione all’esenzione dal contributo unificato, con allegata la copia del documento di identità del dichiarante).
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE SI RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE:
- Nota di iscrizione a ruolo telematica, completa di tutti i dati relativi a tutte le parti e ai loro difensori e dell’indicazione dell’oggetto e del codice relativo.
- Il ricorso in riassunzione firmato digitalmente
- Le sentenze dei precedenti gradi di giudizio in copia conforme
Il ricorso in riassunzione deve contenere :
- i dati completi delle parti ricorrenti (luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) e il domicilio eletto presso il difensore;
- il codice fiscale del/dei difensore/i, il recapito completo dello studio, PEC di tutti i difensori delle parti - dominus e domiciliatari;
- l’indicazione dell’oggetto e della materia in cui verte la causa ( se cioè verte in materia di lavoro oppure di previdenza e assistenza: questa dichiarazione è importante perché in base a questa si determina il CU da versare );
- la dichiarazione sul valore della causa e il relativo importo da versare a titolo di contributo unificato, da inserire dopo le conclusioni dell’atto;
- la eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato per limiti di reddito , da inserire dopo le conclusioni dell’atto (in questo caso va depositata l’autocertificazione dei redditi familiari della parte che chiede l’ammissione all’esenzione dal contributo unificato con allegata la copia del documento di identità del dichiarante).
Infine per il pagamento del contributo unificato va applicata la colonna “importi c.u. per ricorso in riassunzione” della tabella importi del contributo unificato pubblicata su questo sito alla domanda "Quali sono gli importi del Contributo Unificato da pagare per gli Appelli e Appelli incidentali in Sez. Lavoro?".
E’ CONSENTITO UNICAMENTE IL PAGAMENTO TELEMATICO AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MIN.GIUSTIZIA PROT.N.0041271.U DEL 24.02.2022.
NON E’ AMMESSO PER LEGGE NESSUN ALTRO MEZZO DI PAGAMENTO.
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DELL’ISTANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE SI RICHIEDE:
- L’istanza firmata digitalmente
- La copia conforme della sentenza in relazione alla quale si chiede la correzione dell’errore materiale
- Il deposito dell’istanza va effettuato sul numero di registro generale della causa di merito
La Cancelleria provvederà ad aprire un sub-procedimento sullo stesso numero di registro generale.
Non è dovuto un nuovo contributo unificato.
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DELL’ISTANZA EX ART. 373 C.P.C. SI RICHIEDE:
- L’istanza firmata digitalmente
- La copia conforme della sentenza di cui si chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva
- Il deposito dell’istanza va effettuato sul numero di registro generale della causa di merito
La Cancelleria provvederà ad aprire un sub-procedimento sullo stesso numero di registro generale.
E’ previsto il pagamento del contributo unificato in quota fissa:
- euro 49,00 se la causa riguarda la materia lavoro
- euro 98,00 se la causa riguarda la materia previdenziale.
PER IL DEPOSITO NEL P.C.T. DEL RECLAMO SI RICHIEDE :
- Nota di iscrizione a ruolo telematica, completa di tutti i dati relativi a tutte le parti e ai loro difensori e dell’indicazione dell’oggetto e del codice relativo .
- Il reclamo firmato digitalmente
- La sentenza di primo grado in copia conforme
- L’ordinanza relativa alla fase sommaria in copia conforme
Il reclamo deve contenere :
- i dati completi delle parti ricorrenti ( luogo e data di nascita , luogo di residenza e codice fiscale ) e il domicilio eletto presso il difensore ;
- il codice fiscale del/dei difensore/i , il recapito completo dello studio , PEC di tutti i difensori delle parti - dominus e domiciliatari ;
- l’indicazione dell’oggetto e della materia in cui verte la causa;
- la dichiarazione sul valore della causa e il relativo importo da versare a titolo di contributo unificato, da inserire dopo le conclusioni dell’atto .
- la eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato per limiti di reddito , da inserire dopo le conclusioni dell’atto (in questo caso va depositata l’autocertificazione dei redditi familiari della parte che chiede l’ammissione all’esenzione dal contributo unificato con allegata la copia del documento di identità del dichiarante)
Rilascio del visto ex art. 369 c.p.c. dalla Cancelleria Lavoro (N.B. a seguito della soppressione della relativa norma, da parte della Riforma Cartabia, i visti ex art.369 cpc non saranno più rilasciati a far data dal 01.03.2023)
L’avvocato della parte interessata al rilascio del visto dovrà inserire nel p.c.t. l’istanza firmata digitalmente.
La Cancelleria provvederà preliminarmente a verificare l’esattezza dei dati inseriti nell’istanza e quindi a vistare e a firmare digitalmente l’istanza, che verrà inserita nel relativo fascicolo informatico.
L’avvocato potrà così scaricare l’istanza vistata e firmata.
Nel caso in cui l’avvocato non sia stato il procuratore costituito nel grado di appello, dovrà inserire in p.c.t. contestualmente l’istanza di visibilità del fascicolo informatico allegando apposita procura (con indicazione degli estremi del fascicolo per cui si richiede la visibilità e l'istanza ex art.369 cpc) e l’istanza ex art. 369 c.p.c. (anche in un medesimo atto).
Terminata la procedura prevista e sopra descritta da parte della Cancelleria, l’avvocato potrà scaricare l’istanza vistata e firmata, che verrà rilasciata entro il termine del periodo di visibilità accordato.
N.B. a seguito della soppressione della relativa norma, da parte della Riforma Cartabia, le formule esecutive, sia cartacee che telematiche, non saranno più rilasciate a far data dal 01.03.2023.
La richiesta di apposizione di formula esecutiva telematica su sentenza o su dispositivo, ai sensi del'art.23 comma 9 bis D.L. n.137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni nella L. n.176/18.12.2020, pubblicata in G.U. il 24.12.2020 ed entrata in vigore il 25.12.2020, deve essere inserita in PCT CON ESPRESSA INDICAZIONE che viene richiesto il RILASCIO TELEMATICO della formula. Diversamente il rilascio dovrà essere cartaceo, previa indicazione del numero di copie richieste.
In caso di F.E. telematica, la stessa, sottoscritta digitalmente, sarà inserita nel fasicolo telematico, mentre la F.E. cartacea dovrà essere ritirata in Cancelleria, previo appuntamento.
La F.E., sia telematica che cartacea, può essere rilasciata anche su dispositivo, ma ciò comporta la successiva impossibilità di rilasciare la F.E. sulla relativa sentenza.
Qualora il richiedente la F.E. non sia il legale che ha assistito la parte nel giudizio di appello, dovrà essere allegata alla richiesta apposita procura (con indicazione degli estremi della sentenza di cui si richiede il rilascio della formula)
Può richiedere solo la copia semplice della sentenza, che verrà rilasciata con i dati oscurati, per la privacy, previo pagamento dei diritti di copia. Se il richiedente è avvocato, la richiesta può esssere inserita nel fascicolo telematico, con indicazione della mail a cui inviare la copia. Il pagamento dei diritti deve essere solo telematico e può esere fatto anche a mezzo PagoPa. La ricevuta deve essere caricata sul fascicolo telematico e la copia della sentenza, con i dati oscurati, sarà trasmessa alla mail indicata nella richiesta, nei tempi richiesti (con o senza urgenza) e a seconda dei diritti pagati.
Nel caso in cui la richiesta provenga da una parte (non avvocato), che non ha la possibilità di depositare alcunchè nel fascicolo telematico, sia la richiesta che la ricevuta di pagamento possono essere trasmessi alla mail: cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it
La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (htpps://pst.giustizia.it) ed è accessibile a tutti gli utenti, anche a coloro che non hanno eseguito la procedura di login (tramite SPID o smart card) all'area riservata.
Per gli UTENTI NON REGISTRATI, il percorso da seguire è il seguente: Servizi - Pagamenti pagoPA- utenti non registrati ACCEDI - selezionare Altri pagamenti - selezionare Nuovo Pagamento e compilare i campi proposti con particolare attenzione alla causale del pagamento:
Tipologia: Diritti di copia
Distretto: Firenze
Ufficio Giudiziario Corte d'Appello:Firenze
Nominativo Pagatore: chi fa il pagamento
Codice fiscale: quello di chi fa il pagamento
Importo: ad esempio 2.96 , con il punto tra unità e decimali e non la virgola
Causale: Diritti di copia S. numero/anno CA Firenze, Sez. Lavoro oppure Diritti di copia verbale del .....RG. numero/anno CA Firenze, Sez. Lavoro
Inserire il codice di controllo alfanumerico
Appariranno le opzioni: Paga subito o Genera Avviso (e poi paga)
Dopo pagato depositare sul fascicolo telematico la ricevuta del pagamento e Lsarà inviata per mail la copia semplice.
Nel caso in cui la richiesta provenga da una parte (non avvocato), che non ha la possibilità di depositare alcunchè nel fascicolo telematico, sia la richiesta che la ricevuta di pagamento possono essere trasmessi alla mail: cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it
Modalità di richiesta e utilizzazione dell’Auditorium.
Chiunque intenda usufruire dell’Auditorium per le iniziative culturali e di formazione professionale deve trasmette la richiesta di utilizzo dell’Auditorium per iscritto all’indirizzo segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it, tramite compilazione e invio del modulo (ALLEGATO A), con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto alla prima data di svolgimento dell’iniziativa.