Benvenuto sul sito della Corte di Appello di Firenze

Corte di Appello Firenze - Ministero della Giustizia

Corte di Appello Firenze
Ti trovi in:

Uffici con competenza distrettuale

Responsabile:

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Il funzionario contabile Stefania Dello Russo è in ufficio il lunedì e venerdì.

Ubicazione:

Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 7°

ATTIVITA’ SVOLTE:

Il Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia si occupa:

  • del pagamento delle Spese di Giustizia di tutti gli Uffici giudicanti del distretto (esclusi il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Livorno (e relativi Uffici del Giudice di Pace) in quanto autonomi uffici liquidatori);
  • del pagamento dell’attività dei magistrati onorari, esclusi quelli liquidati tramite procedura “Giudicinet”.

L’attività del Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia è regolata dagli articoli 183-186 del DPR 115/2002.

Il pagamento delle spese di giustizia avviene secondo le procedure stabilite dalla normativa in tema di contabilità dello Stato e attraverso l’accreditamento delle somme da parte del Ministero della Giustizia a favore del Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia- Dirigente della Corte di Appello.

Le competenze specifiche riguardano:

  • il controllo sulla regolarità formale del prospetto riepilogativo delle spese Mod.1ASG trasmesso dagli Uffici Spese di Giustizia del distretto e sulla regolarità delle ritenute operate;
  • controllo sulla regolarità delle fatture;
  • emissione degli ordinativi di spesa- con le relative attività di inserimento e aggiornamento delle anagrafiche ed emissione degli avvisi di pagamento- a favore di difensori, periti, interpreti, custodi e magistrati onorari di tutto il distretto (compresi i Tribunali di Firenze e Livorno);
  • servizio di verifica inadempimenti per importi superiori a € 5.000,00 e richiesta DURC;
  • controllo e versamento delle ritenute (IRPEF, imposta di bollo, addizionale regionale e comunale, IRAP )
  • rimborso delle Spese di Giustizia anticipate da Poste Italiane SPA;
  • attività di rendicontazione della spesa alla Ragioneria territoriale di competenza;
  • predisposizione dei rinnovi dei pagamenti riversati dalla Tesoreria;
  • attività di previsione e di rendicontazione quadrimestrale della spesa al Ministero della Giustizia.

Elenco dei capitoli di spesa
- cap.1360 Spese di giustizia;
- cap.1362 Compensi magistratura onoraria;
- Cap.1362.4 compensi giudici ausiliari della Corte di Appello.

Tutti gli atti di spesa vengono effettuati tramite il SICOGE- il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, realizzato e messo a disposizione dei Funzionari Delegati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella gestione dei fondi disponibili, il Funzionario Delegato emette ordinativi secondari di pagamento, nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, e nel rispetto scrupoloso dell’ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.

Lista degli allegati

Allegati

Telefono:

0557995350

Ubicazione:

Palazzo di Giustizia, viale Guidoni 61 - 50127 Firenze, accesso A, piano 6 Segreteria amministrativa e didattica: piano IX Aula didattica: stanza 6-B05 Sala formatori: stanza 6-B04

ATTIVITA’ SVOLTA

L’Ufficio Formazione Magistrati presso la la Corte d'Appello di Firenze è sede della Struttura per la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, i cui componenti sono nominati tra i magistrati del distretto dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

La Struttura, con competenza distrettuale, ha il compito di promuovere e diffondere l'aggiornamento e l’approfondimento giuridico dei magistrati, mediante:

  • organizzazione di corsi, seminari e convegni, oltre ai tirocini e stage per i MOT;
  • segnalazione di novità rilevanti in campo normativo, dottrinario e giurisprudenziale;
  • raccolta e diffusione di materiale di studio.

L’attività didattica della Formazione Decentrata è destinata alla magistratura del distretto (ordinaria e onoraria, giudicante e requirente, anche in tirocinio) e integra in sede territoriale l’attività formativa a livello nazionale realizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la sua sede.

Ubicazione:

Ubicazione Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, blocco H piano 9°

Definizione:

L'Ufficio Formazione del Distretto della Corte d'Appello di Firenze si occupa della progettazione, organizzazione di corsi e di altre iniziative formative per il personale amministrativo giudiziario sia degli uffici giudicanti che requirenti.

Competenze:

Predisposizione del Piano annuale della formazione per il personale amministrativo del Distretto Giudiziario di Firenze, coordinamento ed indirizzo delle attività di formazione e aggiornamento realizzate nel Distretto, organizzazione delle attività realizzate nella sede di Firenze, monitoraggio della gestione economico-finanziaria delle attività formative.

Premessa:

Negli anni 1998-99 la Scuola di formazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, istituita con D.M. 16 gennaio 1991 ed avente sede centrale presso il Ministero della Giustizia, ha realizzato un progetto avente come obiettivo il decentramento delle attività formative promosse dalla Scuola stessa, per riuscire ad offrire un servizio più vicino alle esigenze formative locali e raggiungere in tal modo più facilmente il personale amministrativo distribuito su tutto il territorio nazionale.

Il decentramento formativo realizzato dall'Amministrazione giudiziaria ha reso il servizio più vicino alle esigenze formative locali e l'organizzazione più snella. In questo modo, accanto al vantaggio organizzativo del decentramento delle iniziative è anche possibile realizzare una puntuale analisi dei fabbisogni formativi che tenga conto delle peculiarità delle diverse realtà geografiche, riuscendo a cogliere con tempestività tutte le esigenze espresse.

Attività:

E’ possibile scaricare il riepilogo delle attività svolte dal 1 gennaio 2019 al 4 marzo 2020 (vd. ALLEGATO)

Obiettivi:

L'Ufficio Formazione si prefigge un continuo miglioramento dell'offerta formativa e si affianca ai dirigenti amministrativi e al personale degli uffici giudiziari in un costante lavoro di rilevazione, analisi e proposta formativa, di sviluppo organizzativo, nonché di valorizzazione delle persone.

Dotazioni logistiche:

L'Ufficio è presso la Corte d’Appello ed è ubicato in una stanza all’ottavo piano, ingresso H, del Palazzo di Giustizia di Firenze. Ha la disponibilità di un’aula didattica per due giorni alla settimana e, grazie alla collaborazione del CISIA, può disporre, anche, di due aule informatiche.

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Ubicazione:

Viale Guidoni, n. 61 - 50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 8°

ATTIVITA’ SVOLTA:

  • Ricezione domande di iscrizione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; 
  • organizzazione delle prove scritte; 
  • organizzazione attività di correzione degli elaborati; 
  • formazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali; 
  • organizzazione prove orali. 

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

Orario al pubblico:

Su appuntamento.

Ubicazione:

Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco C, piano 8° (accesso ascensore 28)

Attività

La Biblioteca effettua un servizio di document delivery, tramite mail, di documentazione giuridica per gli Uffici giudiziari del distretto.

Le richieste vanno effettuate tramite mail.

Si segnala la consultazione del catalogo al seguente link:

Responsabile:

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico

Ubicazione:

Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 8°

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 13 della Legge 10/12/1933 n. 515, costituisce una speciale autorità indipendente alla quale è demandato il compito di controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Consiglio Regionale, nonché, dall'anno 2012, dai candidati alle elezioni per le Amministrative Comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Verifica, inoltre, la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Legge n. 515/93, a riprova delle spese sostenute.

E' composto dal Presidente della Corte di Appello, che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati per la metà tra i Magistrati ordinari e per la restante metà tra i Professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.

Non possono essere nominati componenti del Collegio:

  • i parlamentari nazionali ed europei;
  • i consiglieri regionali, provinciali e comunali e i componenti delle rispettive giunte;
  • coloro che siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti;
  • coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello o li abbiano ricoperti nei cinque anni precedenti.

Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della Corte di Appello.

Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Membri del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale :

  • dr. Alessandro Nencini - Presidente della Corte d’Appello di Firenze - Presidente
  • dr. Edoardo Monti - Presidente Sezione Corte d'Appello - Componente effettivo
  • dr.ssa Dania Mori - Consigliere Corte FI - Componente effettivo
  • dr.ssa Elisabetta Tarquini - Consigliere Corte FI - Componente effettivo
  • dr. Massimo Berni - Dottore Commercialista - Componente effettivo
  • dr.ssa Antonella Rapi - Dottore Commercialista - Componente effettivo
  • dr. Riccardo Passeri - Dottore Commercialista - Componente effettivo
  • dr. Flavio Baraschi - Consigliere Corte FI - Componente supplente
  • dr. Roberto Nucci - Dottore Commercialista - Componente supplente
  • dr.ssa Laila Gregorin  - Dottore Commercialista - Componente supplente

            

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI E PER GLI ELETTORI:

1. Dichiarazione al CO.RE.GE del nominativo del mandatario elettorale

Ai sensi dell’art. 7 legge n. 515/1993, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

2. Trasmissione della dichiarazione al CO.RE.GE ai sensi della legge n. 441/1982 e n. 515/1993

Ai sensi del comma 6 dell’art. 7 legge n. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione tutti i candidati eletti e non eletti anche in assenza di spese, sono tenuti a trasmettere, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui al all'articolo 13 della legge n. 515/1993, affinché ne verifichi la regolarità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale (art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441).

Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi.

Vanno, inoltre, allegati gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postale utilizzati, dal saldo iniziale zero al saldo finale zero.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

3. Controllo e pubblicità

In forza dell’art. 14 legge n. 515/1993 il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale di cui all’articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.

Per gli accertamenti da svolgere il Collegio chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello stato.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono consultabili presso la segreteria previa autorizzazione del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il medesimo termine (180 giorni), le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

4. Sanzioni

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 legge n. 515/1993).

5. Limiti di spesa

A. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (art. 7 legge 515/1993).

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza.

Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.

B. Elezioni comunali

Sindaco :

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Consigliere comunale :

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Partito, Movimento e Lista

Le spese per la campagna di ciascun partito, movimento o lista sono di competenza, in relazione alla densità demografica del Comune, della sezione di controllo della Corte dei Conti Territorialmente competente.

Lista degli allegati

Allegati

Responsabile:

Personale amministrativo:

Ubicazione:

Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 7°

COSA E’:

In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Dirigenti amministrativi.

La Conferenza permanente è stata istituita dall’articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133.

La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 527, 528, 529 e 530), innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli Uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia.

L’articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, recante “Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, ha istituito, in luogo della soppressa Commissione di manutenzione, la Conferenza permanente per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4.

La Conferenza permanente è convocata e presieduta dal Presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presidente del Tribunale. In tale ultimo caso il Procuratore generale presso la Corte di Appello compone la Conferenza permanente. Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di Appello.

Essa è composta dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Dirigenti amministrativi, nonché dal Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Alle sue riunioni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche.

La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

La Conferenza permanente si avvale di  idoneo personale dell'amministrazione della giustizia e può, altresì, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di idoneo personale delle altre amministrazioni pubbliche sulla base di accordi o convenzioni.

vd. sezione "Composizione"

COMPITI:

La Conferenza permanente, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge:

  • individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonchè quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa;
  • in caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza anzidetti, sono svolti dal Procuratore generale;
  • la Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili;
  • le Conferenze permanenti delle sedi che non sono capoluogo del distretto trasmettono al Procuratore generale le delibere inerenti alla sicurezza per le valutazioni di competenza;
  • il Procuratore generale trasmette le delibere inerenti alla sicurezza all'Autorità di pubblica sicurezza.

 

COMPOSIZIONE :

Presidente della Conferenza permanente:

Alessandro Nencini - Corte di Appello di Firenze (Presidente di Corte di Appello)


Componenti della Conferenza permanente:

  • Ettore Squillace Greco - Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze (Procuratore Generale presso la Corte di Appello)
  • Marcello Bortolato - Tribunale di Sorveglianza di Firenze (Presidente del Tribunale di Sorveglianza)
  • Marilena Rizzo – Tribunale di Firenze (Presidente f.f. del Tribunale di Firenze)
  • Filippo Spiezia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale)
  •  Silvia Chiarantini - Tribunale per i Minorenni di Firenze (Presidente f.f del Tribunale per i Minorenni)
  •  VACANTE - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni)
  • Sergio Paparo – Ordine forense Firenze (Presidente dell’Ordine forense di Firenze)
  • Andrea Orlandini - Corte di Appello di Firenze (Dirigente)
  • Felicita Biancalana – Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze (Dirigente Procura Generale presso la Corte di Appello)
  • Dirigente (vacante) - Tribunale di Sorveglianza di Firenze e Ufficio Giudice di pace (Dirigente del Tribunale di Sorveglianza e Ufficio Giudice di pace)
  • Dirigente (vacante) - Tribunale di Firenze (Dirigente del Tribunale di Firenze)
  • Dirigente (vacante) - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (Dirigente della Procura della Repubblica presso il Tribunale)
  • Dirigente (vacante) - Tribunale per i Minorenni di Firenze
  • Dirigente (vacante) - Procura della Repubblica  presso il Tribunale per i minorenni di Firenze  

Possono essere invitati esperti ovvero rappresentanti  degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche senza diritto di voto


Torna a inizio pagina Collapse