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Corte di Appello Firenze - Ministero della Giustizia

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Segreteria dei magistrati e del Consiglio giudiziario

Email :

consigliogiudiziario.ca.firenze@giustizia.it

Pec :

segreteria.consgiud.firenze@giustiziacert.it

presidente.ca.firenze@giustiziacert.it

Responsabile :

dott.ssa Paola Galella, Direttore

paola.galella@giustizia.it

Rosalia Inzerillo, Funzionario giudiziario

rosalia.inzerillo@giustizia.it

055.7995201

Personale Amministrativo :

Ubicazione :

Ubicazione Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 9°


ATTIVITA 'SVOLTE:

Attività di supporto alle numerose funzioni del Presidente della Corte d'Appello in qualità di organo di vertice del distretto, di Capo dell'ufficio e di Presidente del Consiglio Giudiziario. Tra le varie funzioni, assumono particolare rilevanza: la gestione dei rapporti con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, gli Uffici del Distretto, la Scuola Superiore della Magistratura e altre Istituzioni pubbliche interessate al servizio giustizia .

Inserimento di tutti gli atti relativi ai trasferimenti nelle varie sedi giudiziarie durante l'intera carriera, con la possibilità, per il magistrato, di richiedere alla Segreteria copia della documentazione di interesse e certificazioni di atti contenuti nel fascicolo.


ll D.Lgs. n. 26/2006, modificato dalla L. n. 111 del 2007, ha istituito la Scuola superiore della Magistratura e ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati, tradizionalmente svolte in via esclusiva dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il CSM in data 13 giugno 2012, recependo le disposizioni del d. lgs 26/06, ha deliberato il nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio che ha meglio precisato e definito le funzioni del tirocinio.

E 'stata stabilita la durata del tirocinio in diciotto mesi articolata in sezioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello.

Il programma del tirocinio, approvato dalla Scuola in accordo con il CSM, da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, garantisce al magistrato un'adeguata formazione nei settori civili, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

Il Consiglio giudiziario, per esprimere il proprio parere, si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, di preparazione teorica e pratica e di magistrati affidatari. Questi ultimi curano che il magistrato in tirocinio assiste a tutte le attività giudiziarie e assegnano allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti.

I magistrati affidatari presso i quali i magistrati svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal CSM, su proposta del Consiglio Giudiziario e su indicazione dei magistrati collaboratori.

La Segreteria si occupa di raccogliere le valutazioni che, alla fine di ogni sessione di tirocinio ordinario e mirato, i magistrati affidatari inviano per il successivo inoltro al Consiglio Giudiziario ai fini del definitivo parere sul conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Inoltre forma, per ciascun magistrato in tirocinio, un fascicolo personale nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari, le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato, con le modifiche eventualmente apportate dai magistrati affidatari.

Regolamento dei MOT del 13.06.2012


Competenza della Segreteria dei Magistrati è la trattazione dei procedimenti disciplinari magistrati.


La competenza sulle nomine e le conferme degli Esperti Agrari e del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è interamente delegata dal CSM ai Presidenti di Corte con provvedimento di delega annuale.

  • Esperti Agrari:

La composizione delle Sezioni Specializzate è disciplinata dagli artt. 2-4 della ln 320/1963 che ha previsto di istituire, presso i Tribunali e le Corti di appello, Sezioni Specializzate Agrarie con la presenza, all'interno del collegio, di due esperti n materia agraria.

L'art. 3, co. 2, della legge citata dispone che gli esperti delle sezioni dei tribunali vanno scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; mentre quelli delle Corti d'appello vanno scelti solo tra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie.

La Corte di Appello, ai sensi del co. 3 dell’art. 3, istituisce agli effetti della scelta, un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali in ciascuno dei quali vengono iscritti otto nomi di esperti per ogni sezione specializzata di Tribunale; il co. 5 dello stesso art. 3 dispone per gli esperti destinati alla Corte d’appello un distinto elenco comprendente i nomi dei dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi provinciali.

Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti. Il collegio giudicante sarà pertanto composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti.

Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

  • Esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:

Con il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 è stato approvato il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

Con il successivo D.L. 24/12/2003, n. 354 convertito con modificazioni dalla L. 26/2/2004, n. 45 sono state deliberate disposizioni urgenti per il funzionamento dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.

Il Tribunale delle Acque Pubbliche è costituito da una sezione ordinaria della Corte di Appello, designata dal Presidente, integrata con tre esperti iscritti negli Albi degli Ingegneri del Distretto di competenza della Corte, e nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità alla delibera del CSM, su proposta del Presidente della Corte.

Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze ha competenza territoriale anche per il Distretto della Corte di Appello di Bologna.


I permessi dell'autorizzazione del congedo straordinario , secondo quanto chiarito dal CSM, sono di esclusiva competenza dei Capi di Corte.

Sono di competenza dei Capi di Corte e dei dirigenti degli Uffici giudiziari anche i provvedimenti da adottare in relazione alle richieste dei seguenti permessi:

  • congedo straordinario art. 37 TU n. 3/1957
  • tre giorni mensili di permessi ai sensi della legge 104/1992;
  • tre giorni di congedo per eventi ai sensi dell'art. 4 co. 1 L. 53/2000
  • giorni 30 di congedo per cure ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 119/2011 (cure per invalidi).

L'inserimento dei dati e della relativa documentazione sul fascicolo virtuale del magistrato avviene a cura dell'ufficio giudiziario accedendo all'applicativo Valeri @. Non è possibile l'inserimento o la correzione dei dati direttamente ad opera del magistrato.

Unitamente all'istanza di congedo, il magistrato dovrà provvedere alla trasmissione dell'eventuale correlata (certificazioni mediche e / o numero di protocollo del certificato, attestazioni, istanze, provvedimento o visto del dirigente dell'ufficio).

Congedi ordinari, festività soppresse e festività soppresse aggiuntive

L'ultimo comma dell'art. 36 Costo. sancisce che le ferie annuali retribuite costituiscono il diritto irrinunciabile di ogni lavoratore per cui - come annunciato dalla delibera CSM del 5 novembre 2008 - il godimento delle ferie è possibile anche oltre il semestre successivo a quello in cui avrebbe dovuto godere delle ferie, quando il magistrato si trova nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro i termini stabiliti; in tal caso può fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa d'impossibilità (esigenze di servizio eccezionale, malattie, ecc.).

Il magistrato può fruire di 30 giorni di congedo ordinario annuale, ha diritto altresì a 4 giorni di festività soppresse ea 2 soppresse aggiuntive fruibili entro il 31 dicembre di ogni anno. È possibile il recupero del giorno del Santo Patrono, qualora abbia prestato servizio.

Vademecum

Modulo ferie capi di ufficio distretto

Modulo ferie per Magistrati Corte

Modulo ferie per magistrati distretto


La cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario si svolge ogni anno l'ultimo sabato del mese di gennaio con inizio alle ore 9 fino alle ore 13.

E' un'occasione di dibattito pubblico sull'amministrazione della giustizia e proprio per tale sua natura, oltre ad intervenire i Rappresentanti degli organi istituzionali, possono prendere la parola, previa richiesta al Presidente della Corte, anche ulteriori categorie di soggetti interessati alle problematiche dell 'amministrazione della giustizia.

Il Presidente della Corte prende per primo la parola e nella sua relazione fa un rendiconto dell'attività svolta nel distretto, basandosi su dati e analisi statistiche.

Gli interventi previsti dalla legge riguardano i Rappresentanti degli Organi Istituzionali (CSM e Ministero della Giustizia), il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Gli interventi successivi, che hanno natura volontaria, possono riguardare rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Associazioni di Magistrati Onorari, di Avvocati, di personale amministrativo, Università, ecc.

Relazione inaugurale anno giudiziario CAFI 2020


Lista degli allegati

Allegati

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