Responsabile:
dott.ssa Paola Galella, Direttore
dr.ssa Rossana Razzi, Funzionario contabile
Personale amministrativo:
Anna Falusi, Assistente giudiziario
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 9°
ATTIVITA’ SVOLTE
La Segreteria Generale ha una competenza sia distrettuale che limitata al solo l’ufficio della Corte d’Appello di Firenze.
Sono servizi distrettuali:
Per quanto riguarda, invece, le attività principali inerenti solo l’Ufficio di Corte di Appello, la Segreteria Generale, gestisce tutta le incombenze connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in attuazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. mod.
Per tutti i dipendenti in servizio magistrati e personale amministrativo sono rilasciate le tessere CMG- Carta Multiservizi della Giustizia, che rappresentano un documento di riconoscimento, firma digitale e Carta Nazionale dei Servizi e sono valide 10 anni.
Le tipologie di tessere cartacee rilasciate sono:
Mod. AT - aventi diritto: personale amministrativo e di magistratura in quiescenza; Validità: 10 anni.
Mod. BT - aventi diritto: coniuge e figli minorenni (e fino al compimento della maggiore età) del dipendente; Validità: 10 anni.
Per maggiori chiarimenti si veda l’allegato Vademecum predisposto dal Ministero della Giustizia.
Responsabile:
dott.ssa Paola Galella, Direttore
Rosalia Inzerillo, Funzionario giudiziario
Personale amministrativo:
Aurora Bartoli, Funzionario amministrativo
Elisabetta Scuncio Carnevale, Assis. Giudiziario
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 9°, stanza 11
IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio Giudiziario è un organo elettivo della magistratura ordinaria, costituito presso ogni Corte d’Appello, con competenze tassativamente indicate dalla legge (D.Lgs. 27-1-2006 n. 25 come modificato dalla L. 111/2007).
E’ composto da:
I magistrati con funzioni giudicanti e requirenti, che per essere eletti devono essere in servizio nel distretto di riferimento, sono votati da tutti i magistrati del distretto stesso.
I professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione delle facoltà di giurisprudenza del territorio di competenza del Consiglio giudiziario.
Gli avvocati, che devono avere esercitato per almeno 10 anni la professione, sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.
Il numero dei componenti, siano essi magistrati, professori universitari o avvocati, varia proporzionalmente in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto.
Si tratta, quindi, di un organo che rispecchia la composizione “mista” (magistrati, professori universitari, avvocati) del CSM, così da garantire la rappresentanza di tutte le professioni forensi.
Il fatto che i componenti dei Consigli giudiziari siano in parte eletti dai magistrati del distretto e in parte designati dalle facoltà di giurisprudenza e dai Consigli dell’Ordine del distretto serve ad assicurare competenza tecnica, professionalità specifica, nonché conoscenza attuale e diretta delle condizioni di efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari del distretto, nonché dei magistrati che vi operano. I Consigli giudiziari (fatti salvi i due componenti di diritto) durano in carica 4 anni.
Si riunisce due volte al mese, il primo e il terzo giovedì. Svolge un'importante attività istruttoria ed esprime pareri su materie ed affari di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Corte d’Appello ed il Procuratore Generale ne sono membri di diritto.
Il Consiglio Giudiziario opera in diverse composizioni, ciascuna con proprie competenze attribuite dalla legge.
Della composizione c.d. ordinaria fanno parte, oltre che i due membri di diritto, quattordici altri componenti:
Del Consiglio Giudiziario in composizione c.d. ristretta fanno parte, invece, oltre che i due membri di diritto, i soli dieci magistrati togati.
Il Consiglio esercita alcune attribuzioni avvalendosi di proprie articolazioni, le quali operano in maniera autonoma rispetto alle ordinarie attività del consiglio stesso, quali la Sezione Autonoma Giudici Onorari di Pace, la Commissione Flussi e il Comitato Pari Opportunità.
Il CONSIGLIO GIUDIZIARIO in COMPOSIZIONE ALLARGATA si occupa di:
Il CONSIGLIO GIUDIZIARIO in COMPOSIZIONE RISTRETTA formula pareri per:
CONSIGLIO GIUDIZIARIO, SEZIONE AUTONOMA
Per assicurare un maggiore coinvolgimento della magistratura onoraria, è istituita, in ogni Consiglio giudiziario, la Sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari relativa alla magistratura onoraria, composta anche da rappresentanti elettivi dei magistrati onorari, sezione che si occupa dei diversi provvedimenti inerenti i magistrati onorari. La composizione varia in relazione al numero di magistrati in servizio nel distretto (art. 10 d.lgs. n. 25 del 2006, come modificato da ultimo dall’art. 3 d.lgs. n. 92 del 2016).
Le competenze di tale Sezione autonoma sono regolate dall’art. 3 del d.lgs. n. 92 del 31 maggio 2016.
La Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario di Firenze è composta, oltre che dai componenti di diritto del Consiglio, da alcuni componenti togati della Sezione ordinaria, da un avvocato eletto tra coloro che compongono la Sezione ordinaria e da cinque Magistrati onorari eletti tra i magistrati onorari in servizio nel distretto.
In particolare, tali competenze riguardano:
I pareri dei Consigli giudiziari non sono vincolanti per il CSM. I Consigli giudiziari sono dotati di autonomia regolamentare, ai sensi del d.lgs. 25/2006, con riferimento alle regole di funzionamento, all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori.
Responsabile:
Rosalia Inzerillo, Funzionario
Personale amministrativo:
Aurora Bartoli, Funzionario
Elisabetta Scuncio Carnevale, Assis. Giudiziario
Ubicazione:
Ubicazione Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 9°, stanza 11
Competenze:
Le Commissioni flussi (o meglio le Commissioni per l’analisi dei flussi e delle pendenze) sono organismi istituiti presso ogni distretto giudiziario, con il compito di svolgere una analisi quantitativa e qualitativa dei flussi, delle pendenze e dei carichi di lavoro relativi ai vari uffici del distretto stesso.
Il loro funzionamento è disciplinato dalla Circolare sulla formazione delle tabelle e dai regolamenti dei singoli Consigli giudiziari.
La Commissione Flussi ha la funzione di offrire ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto e allo stesso Consiglio giudiziario elementi conoscitivi conseguenti alla rilevazione e analisi tecnico-statistica dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e dei processi.
L’apporto della commissione flussi consente, dunque, a tali organi di adottare provvedimenti organizzativi, alla cui base vi sia anche la valutazione degli elementi sopra indicati, così da rendere i provvedimenti stessi il più possibile adeguati e conformi alla situazione effettiva degli uffici giudiziari e, quindi, più efficienti ed efficaci nella prospettiva della risposta alla domanda di giustizia.
Il contributo della Commissione flussi si manifesta principalmente nel procedimento di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, all’interno del quale essa deve rendere un parere preventivo obbligatorio al Consiglio Giudiziario sulla correttezza dell’analisi dei flussi posti a base del programma organizzativo. L’analisi è finalizzata a valutare l’idoneità, rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, della proposta di organizzazione tabellare elaborata dal dirigente del singolo ufficio giudiziario.
Inoltre, la Commissione flussi può essere interpellata dal Consiglio giudiziario e dal dirigente per esprimere pareri su singoli provvedimenti, quali modifiche alle tabelle etc.
Composizione:
La Commissione flussi, nei distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, è composta da almeno due componenti del Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile e tre per il settore penale, da due avvocati (un civilista e un penalista) individuati fra componenti avvocati del Consiglio giudiziario in carica, provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l’informatica.
I magistrati diversi dai componenti del Consiglio giudiziario sono individuati dal Consiglio giudiziario in composizione ordinaria mediante interpello rivolto a tutti i magistrati del distretto. La stessa procedura viene seguita ove vi sia la necessità di sostituire uno dei membri così individuati.
I componenti possono svolgere non più di due mandati, anche non consecutivi (salvo il caso di mancanza di aspiranti all'incarico).
La Commissione si avvale della collaborazione dell’Ufficio distrettuale per l’innovazione, del CISIA, dei referenti informatici dei singoli uffici, dei magistrati che eventualmente si occupino della raccolta di dati statistici, dei dirigenti degli uffici, dei Comitati Pari Opportunità decentrati, dei dirigenti delle cancellerie interessate e dei funzionari statistici, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali.
La Commissione Flussi, presso il Consiglio Giudiziario di Firenze è composta da tutti i magistrati componenti il Consiglio Giudiziario, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l’informatica. Il Presidente è individuato dal Consiglio giudiziario fra i membri di sua designazione. Il Presidente della Commissione ha il potere di convocare le riunioni della Commissione, ne coordina i lavori, formula l’ordine del giorno e assegna le pratiche ai relatori. Ciascuna Commissione Flussi può dotarsi di un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Giudiziario presso cui essa opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse. La Circolare sulle tabelle prescrive, come principio generale cui i singoli regolamenti devono ispirarsi, che gli stessi siano funzionali al lavoro della Commissione e privilegino soluzioni che ne favoriscano la flessibilità e la regolarità.
Componenti Commissione Flussi:
Responsabile:
Rosalia Inzerillo, Funzionario Giudiziario
Personale amministrativo:
Aurora Bartoli, Funzionario Amministrativo
Elisabetta Scuncio Carnevale, Assis. Giudiziario
Ubicazione:
Ubicazione Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 9°, stanza 11
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
Presso il Consiglio Giudiziario è istituito il Comitato per le pari opportunità.
Il Comitato formula al Consiglio Giudiziario, ai Dirigenti degli Uffici, all’Ufficio dei Formatori Decentrati e al Comitato delle Pari Opportunità presso il CSM proposte finalizzate alla promozione di azioni positive e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella formazione e nello svolgimento del lavoro giudiziario.
In materia tabellare, esprime al Consiglio Giudiziario pareri non vincolanti sul rispetto di quanto previsto dal par. 42 della circolare CSM n.27060 del 19.12.2005. Ove richiesto, esprime pareri nelle altre materie di competenza del Consiglio Giudiziario.
Il Comitato è Presieduto da un componente del Consiglio Giudiziario, nominato tra i magistrati eletti. E’ composto anche da quattro magistrati, di cui almeno la metà donne (preferibilmente svolgenti funzioni tra loro diversificate e cioè quelle giudicanti -civili e penali- e requirenti), designati congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell’ANM e dall’ADMI, da un avvocato componente il CPO presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da un membro nominato dalla Consigliera Regionale di Parità della Regione Toscana, da un componente scelto tra il personale amministrativo.
Il Comitato viene investito delle problematiche di genere su richiesta dei singoli magistrati e su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario e del CPO stesso. All’esito dell’indagine conoscitiva, il Comitato invia una segnalazione al Consiglio Giudiziario.
Membri
dott.ssa Mattia Maria Dolores Limongi (Presidente) - Magistrato Tribunale Firenze
dott.ssa Ornella Galeotti - Magistrato Procur della repubblica Firenze
dott.ssa Elisabetta Tarquini - Consigliere CAFI
dott.ssa Nadia Garrapa - Consigliere CAFI
dott.ssa Valeria Marino - Magistrato Tribunale Lucca
Avv. Chiara Cosi - Ordine Avvocati Firenze
dott.ssa Maria Grazia Maestrelli - Consigliera Parità Regione Toscana
dott.ssa Aurora Bartoli - Ministero Giustizia
Responsabile:
dr.ssa Elena Vesci, Funzionario bibliotecario
Personale amministrativo:
dr.ssa Franca Alvisi, Funzionario Giudiziario
Ufficio Contratti
10G08 accesso ingresso H
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, stanza 10G08 accesso ingresso H
ATTIVITA’ SVOLTA:
Responsabile:
dr. Carmelo Pennuto, Direttore
Personale amministrativo:
Leonardo Scotti, Funzionario
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 8°
COMPETENZE:
Gestione Albo delle Persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale e nomina Presidenti di seggio
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Vidimazione moduli utilizzati per la raccolta delle firme
Autorizzazioni per autentiche firme in materia elettorale.
1. Gestione Albo delle Persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale e nomina Presidenti di Seggio
L’ufficio elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990.
L’ufficio cura, altresì, per tutto il distretto della Corte d'Appello di Firenze, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali.
Nomina Presidenti di Seggio
Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono presentare al Comune domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale
La domanda è esente da qualsiasi marca o diritto.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, i Comuni provvedono a trasmettere alla Corte d’Appello la revisione periodica dell’albo, mediante aggiornamento dei dati esistenti, nuove iscrizioni e cancellazioni.
I Presidenti degli ordini professionali, possono proporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l’incarico di presidente di seggio elettorale (con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e nell’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960).
(art. 38 D.P.R. 361/1957, art. 23 D.P.R 570/1960, art. 1492 D.Lgs. 66/2010 - Codice dell'ordinamento militare)
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:
Il Presidente della Corte d'Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo:
Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal Presidente della Corte d'Appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati.
Nel caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio, su segnalazione degli Uffici sovraordinati, verrà avviata la procedura di cancellazione dall'Albo.
(art. 35 D.P.R. 361/1957, art. 20 D.P.R570/1960, art. 1 L. 53/1990)
La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte d’Appello (o un suo delegato) entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all’ufficio, ovvero inclusi nell’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale.
Il decreto di nomina viene notificato al cittadino nominato. Gli elenchi dei presidenti di seggio nominati sono trasmessi al Sindaco e al Prefetto territorialmente competente.
(art. 40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R 570/1960)
L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.
L'eventuale istanza di sostituzione dall'incarico per gravi motivi, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, andrà trasmessa con urgenza, unitamente al decreto di nomina, per il tramite del Comune di residenza o direttamente alla Corte d’Appello di Firenze all’indirizzo mail indicato nella tabella sovrastante.
La stessa dovrà essere debitamente documentata (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità).
All’eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte con apposito decreto.
I cittadini inseriti nell'Albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio possono comunicare all'ufficio elettorale della Corte d'Appello la propria disponibilità a svolgere l'incarico di presidente per la singola tornata elettorale, a mezzo posta elettronica.
Al presidente di seggio spettano gli onorari stabiliti per legge e che verranno liquidati dal Comune ove è ubicata la sezione elettorale ove si è svolta la funzione. L'articolo 9, comma 2, della l. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla l. 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Il D.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, all'art.119 comma 1, stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Nel sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.
2) Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali
In materia di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali l’Ufficio si occupa delle attività relative alla loro costituzione e successive modifiche nonché alle sostituzioni di componenti anche in via temporanea.
Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali sono costituite, con decreto del Presidente della Corte d’Appello (o un suo delegato), ogniqualvolta viene rinnovato il Consiglio Provinciale (art. 21 D.P.R. 223/1967).
L’art. 1, comma 16, della L. 56/2014 stabilisce che “le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”. Il Ministero dell’Interno ha formulato parere ritenendo che il consiglio metropolitano subentri immediatamente al consiglio provinciale nella funzione di designazione dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali
3) Vidimazione moduli utilizzati per la raccolta firme
Ai sensi della l. 352/70, i fogli da utilizzare per la raccolta delle firme in caso di referendum previsti dalla Costituzione e di iniziativa legislativa del popolo devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la vidimazione.
Laddove siano presentati alla Corte d’Appello, l’Ufficio ricevente provvederà a apporre il proprio bollo, la data e la firma del funzionario preposto.
4) AUTORIZZAZIONI PER AUTENTICHE FIRME IN MATERIA ELETTORALE
L’art. 14 della legge 53/1990 attribuisce la competenza in materia di autenticazione delle firme nei procedimenti elettorali, tra gli altri, ai cancellieri delle Corti d’Appello, dei Tribunali e ai segretari delle Procure della Repubblica. La circolare del Ministero della Giustizia Prot. 116/1/10509 del 29/09/2004 precisa che tale attività deve intendersi riservata alle posizioni economiche C1 e C2 (attuali funzionari e direttori di cancelleria).
Il Presidente della Corte o suo delegato, su richiesta degli interessati e previo nulla osta della Prefettura, rilascia autorizzazione preventiva ai funzionari e direttori di cancelleria per lo svolgimento di attività di autenticazione fuori dall’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dell’Amministrazione.
Normativa di riferimento:
Legge 21 marzo 1990 n. 53;
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e succ. modif. ed integ.;
Responsabile:
dr. Alessandro Fattorini, Funzionario statistico
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco G, piano 4°
ATTIVITA’ SVOLTA
L’ufficio statistiche della Corte d’Appello svolge le seguenti attività:
Telefono:
Responsabile:
Berloco Carmela, Direttore
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 8°
COMPOSIZIONE:
ATTIVITA’ SVOLTA
Presso ogni Corte d'Appello è istituito l'ufficio Distrettuale per l'Innovazione del quale fanno parte i RID giudicanti e il RID requirente del distretto.
L'U.D.I. costituisce struttura permanente di riferimento del Consiglio per l'innovazione e l'informatizzazione.
I Referenti Distrettuali per l'Innovazione (RID), quali esperti in tali materie nei distretti, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui costituiscono gli organi di prossimità sul territorio per l'innovazione tecnologica, cooperano con i Presidenti di Corte di Appello, con i Procuratori Generali e con i Dirigenti degli uffici giudiziari del distretto.
I RID:
Responsabile:
Carmelo Pennuto, Direttore
Personale amministrativo:
Costantino Cucci, Funzionario Contabile
Lorena Vitali, Contabile
Lucia Gherardi, Assistente giudiziario
Laura Nesi, Assistente Giudiziario
Iannella Pamela, Assistente Giudiziario
Giacomina Eramo, Funzionario UNEP
Settore Unep
Orario al pubblico:
La Dott.ssa Giacomina Eramo è presente solo il martedì.
Ubicazione:
Viale Guidoni, n. 61 -50127 Firenze, entrata Blocco H, piano 7°
ATTIVITA’ SVOLTE:
L’Ufficio Contabilità cura tutte le procedure contabili, finanziarie e fiscali di competenza del Distretto della Corte di Appello di Firenze, effettuando attività di controllo dei dati di natura contabile, pagamenti e attività di rendicontazione delle somme accreditate su aperture di credito di contabilità ordinaria dal Ministero della Giustizia a favore del Funzionario Delegato- Presidente della Corte di Appello di Firenze.
In sintesi, si occupa dei pagamenti relativi alle seguenti spese:
Tutti gli atti di spesa vengono effettuati tramite il SICOGE- il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, realizzato e messo a disposizione dei funzionari delegati dalla Ragioneria generale dello Stato.
Le competenze specifiche riguardano:
L’Ufficio contabilità cura, altresì, le seguenti attività:
Gestisce le pratiche di compensazione e di certificazione sulla Piattaforma per la Certificazione del Credito.
Cura gli adempimenti contabili e i pagamenti della Struttura Decentrata della Formazione dei Magistrati.
Gestione del SETTORE UNEP
Cura gli adempimenti relativi a pensioni, riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni posizioni assicurative del personale UNEP del distretto; controllo e comunicazione al Ministero della Giustizia delle ritenute IRAP sugli emolumenti accessori, dei contributi previdenziali e dei diritti degli ufficiali Giudiziari; pagamento delle percentuali agli Ufficiali Giudiziari.
LIQUIDAZIONE INDENNIZZI LEGGE PINTO:
I decreti di condanna ex Legge 89/2001 emessi in danno del Ministero della Giustizia sono liquidati dalla stessa Corte d’Appello che li ha pronunciati.
Il ricorrente è tenuto a trasmettere alla Corte d’Appello di Firenze l’apposito modulo di richiesta di pagamento contenente le informazioni indispensabili per poter dar luogo alla emissione del titolo di pagamento.
Nel caso in cui il beneficiario sia persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale o dal liquidatore (se in atto procedure fallimentari), che deve indicare gli estremi del soggetto beneficiario, oltre ai propri. Alla DICHIARAZIONE PER PERSONA GIURIDICA va allegata visura camerale aggiornata della Società.
La documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata indicata nella tabella sovrastante.
MODULISTICA LEGGE PINTO:
Capitoli di spesa – descrizione:
MODULISTICA MISSIONE