GIUSTIZIA E INFORMAZIONE
La libertà di stampa è espressione del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione, cardine di ogni ordinamento democratico. Direttamente riconducibile all’art. 21 Cost. è il diritto di cronaca.
Il diritto di espressione deve essere bilanciato con i diritti e gli interessi che di volta in volta gli si contrappongono: il diritto all’identità personale, alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, aventi anch’essi dignità costituzionale, ex artt. 2 e 3 Cost.; l’ordine e la sicurezza pubblica, tesi ad assicurare l’ordinato e proficuo svolgimento delle attività giudiziarie, la serenità degli attori del procedimento e di tutti coloro che vi prendono parte.
La delicatezza e la complessità dei valori in gioco richiede la più elevata professionalità e il più scrupoloso rispetto delle regole deontologiche da parte di Magistrati, Avvocati, Giornalisti e loro collaboratori tecnici affinché la cronaca giudiziaria non vanifichi il principio di pari dignità di ogni persona solennemente affermato dall’art. 2 Cost e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.).
In tale contesto, è stato stipulato nel settembre del 2019 un innovativo protocollo, risultato del lavoro svolto collegialmente dai rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura, dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e dell’Associazione stampa toscana, col quale attuare un’opera di bilanciamento tra i principi descritti, elaborando regole, preventivamente conoscibili, funzionali a garantire coerenza, uniformità e trasparenza dei comportamenti.
L’obiettivo infatti, è collaborare per garantire, da un lato, la partecipazione e il controllo democratico sull’amministrazione della giustizia (come previsto dall’art. 101.1 Cost.), dall’altro quegli interessi pubblici e privati che richiedono tutela: l’efficacia investigativa, la serenità di giudizio del giudice, la fiducia nella istituzione giudiziaria, nonché la presunzione d’innocenza, la reputazione, la riservatezza alla propria identità e alla propria immagine.
SINTESI DELLE INFORMAZIONI UTILI:
ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI GIRONALISTI, FOTOREPORTER GIORNALISTI, TELE-CINE-OPERATORI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: possono accedere al Palazzo di Giustizia per ragioni inerenti alla loro attività professionali, esibendo il tesserino rilasciato dall’Ordine die giornalisti, che deve essere esposto in maniera visibile sia in entrata che all’interno del palazzo;
ACCREDITI PERMANENTI A GIRONALISTI, FOTOREPORTER GIORNALISTI, TELE-CINE-OPERATORI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: il direttore responsabile della testata giornalistica, anche nell’interesse dei suoi collaboratori, può, ove interessato, formulare richiesta di accredito in forma scritta rivolta al Procuratore generale della Repubblica (pg.fiirenze@giustizia.it) con indicazione di:
Il Procuratore generale, sentito il Presidente della Corte d’Appello, rilascia l’accredito, con durata annuale dalla data di autorizzazione, qualora le informazioni fornite documentino una presenza abituale nel palazzo.
PERMESSI TEMPORANEI A GIRONALISTI, FOTOREPORTER GIORNALISTI, TELE-CINE-OPERATORI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: seguire le modalità descritte per gli accrediti permanenti specificando la motivazione della richiesta. La richiesta deve essere formulata con un anticipo non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di urgenza.
PERMESSI TEMPORANEI A GIRONALISTI, FOTOREPORTER GIORNALISTI, TELE-CINE-OPERATORI NON ISCRITTI ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI: in questo caso la richiesta rivolta al Procuratore generale deve essere redatta dal Direttore responsabile della testata giornalistica che abbia fornito l’incarico con l’indicazione dei seguenti dati:
La richiesta deve essere formulata con un anticipo non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di urgenza.