TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO AGLI ATTI
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ (ART. 1 L. n. 241/90, modificata e integrata dalla Legge 15/2005).
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (ART. 1 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. “decreto trasparenza”).
Questo ampio diritto all’informazione così definito, resta temperato solo dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati (elencati nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013).
L’elemento cardine della trasparenza della PA è, dunque, l’esercizio dei diritti di accesso agli atti ovvero il potere del singolo richiedente di ottenere l’ostensione di documenti della pubblica amministrazione.
Il nostro ordinamento prevede ben tre possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione con i quali è necessario confrontarsi in ossequio del principio di riservatezza:
L’ACCESSO PROCEDIMENTALE
Tale forma di accesso è collegata alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzata dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo:
L’ACCESO CIVICO SEMPLICE
Tale forma di accesso è imperniata su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento:
L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – FOIA
Tale forma di accesso ha ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. E’ riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Presso la Corte d’Appello di Firenze il Responsabile FOIA è il direttore, dr.ssa Carmela Berloco.
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